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Caso d'uso

Art. 172 CCII: rapporti pendenti nella liquidazione giudiziale, subentro o scioglimento

Con l'art. 172 CCII ogni contratto pendente resta sospeso finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi, e accanto alla regola generale ci sono norme speciali con termini propri. Next-OS ti aiuta a censire i contratti, a individuare per ciascuno la regola applicabile e a preparare istanze e comunicazioni.

Aggiornato al 21 ottobre 20266 min di lettura

Il problema: decine di rapporti pendenti nella liquidazione giudiziale e una regola per ciascuno

I rapporti pendenti nella liquidazione giudiziale sono i contratti non ancora eseguiti, o non compiutamente eseguiti, da entrambe le parti al momento dell'apertura della procedura. Per l'art. 172 del Codice della crisi la loro esecuzione resta sospesa finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi.

All'apertura della procedura il curatore trova contratti di ogni tipo: locazioni, leasing, forniture periodiche, appalti in corso, preliminari di vendita, affitti d'azienda, rapporti di lavoro. Ognuno va individuato, letto e trattato secondo la sua disciplina.

La regola generale dell'art. 172 è chiara: esecuzione sospesa, poi subentro o scioglimento. Ma le conseguenze cambiano molto:

  • in caso di prosecuzione sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura;
  • in caso di scioglimento il contraente può insinuare al passivo il credito per il mancato adempimento, senza risarcimento del danno;
  • le clausole che fanno dipendere la risoluzione dall'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci;
  • restano salve le norme speciali sui contratti pubblici.

Accanto alla regola generale ci sono le norme speciali degli artt. 173 e seguenti, con termini propri. Un contratto letto in fretta o classificato male può costare alla procedura un indennizzo evitabile o un'occasione di liquidazione persa.

Come funziona Next-OS sui contratti pendenti dell'art. 172 CCII

Con Next-OS imposti il censimento dei contratti nel workspace della procedura e arrivi a una tabella delle decisioni da sottoporre agli organi.

Censimento dei contratti

Carichi i contratti trovati in sede o ricevuti dai contraenti, anche scansionati. Next-OS estrae parti, oggetto, durata, prestazioni già eseguite e clausole rilevanti, comprese quelle di risoluzione per apertura della procedura.

Regola generale dell'art. 172 CCII o norma speciale

Per ogni contratto Next-OS indica se si applica la regola generale dell'art. 172 o una norma speciale, citando l'articolo e la giurisprudenza rilevante: per esempio l'art. 185 per la locazione di immobili, l'art. 186 per l'appalto, l'art. 175 per i contratti di carattere personale.

Termini e convenienza

Next-OS evidenzia i termini che decorrono dall'apertura, come i 60 giorni per il subentro nell'appalto o l'anno per il recesso dalla locazione ultraquadriennale, e ti aiuta a confrontare costi e benefici della prosecuzione rispetto allo scioglimento.

Istanze e comunicazioni

Decisi subentro o scioglimento, il curatore chiede le autorizzazioni e informa i contraenti. Prepari le bozze di richiesta di autorizzazione al comitato dei creditori o al giudice delegato e le comunicazioni ai contraenti, dai tuoi modelli, in docx.

Un esempio di rapporti pendenti: locazione, appalto e dipendenti

Una società edile in liquidazione giudiziale ha in corso tre rapporti: la locazione del capannone dove è conduttrice, con nove anni residui; un appalto privato per la ristrutturazione di un edificio, eseguito a metà; dodici rapporti di lavoro subordinato.

Carichi i contratti e chiedi: "Per ciascun rapporto indica la norma applicabile, i termini che decorrono dall'apertura e le opzioni del curatore".

La tabella che ottieni, da verificare, è questa:

Rapporto Norma Cosa prevede
Locazione, società conduttrice art. 185, comma 3 il curatore può recedere in qualunque tempo, con autorizzazione del comitato dei creditori e un equo indennizzo al locatore, insinuato come credito concorsuale
Appalto in corso art. 186 il contratto si scioglie se il curatore, autorizzato dal comitato, non dichiara di subentrare entro 60 giorni dall'apertura offrendo idonee garanzie
Lavoro subordinato art. 189 i rapporti sono sospesi; il curatore, autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato, comunica subentro o recesso; senza subentro entro 4 mesi i rapporti cessano dalla data di apertura, salvo proroga

Con questi elementi prepari le istanze e una nota per il comitato dei creditori. Per i dipendenti, i crediti maturati confluiranno poi nel progetto di stato passivo, dove si valuta il privilegio dell'art. 2751-bis c.c.

Cosa verificare sempre prima di applicare l'art. 172 CCII

Sui contratti pendenti il curatore deve controllare, prima di decidere:

  1. la qualificazione del contratto: la regola speciale prevale su quella generale, e un affitto d'azienda (art. 184) non segue le regole della locazione;
  2. le prestazioni già eseguite: il contratto è pendente solo se nessuna delle parti ha eseguito integralmente le prestazioni principali;
  3. gli effetti reali: nei contratti ad effetti reali lo scioglimento non è possibile se il trasferimento del diritto è già avvenuto (art. 172, comma 1);
  4. i preliminari immobiliari trascritti: l'art. 173, modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, tutela in modo particolare chi acquista l'abitazione principale o la sede dell'attività;
  5. le autorizzazioni: comitato dei creditori per la regola generale, giudice delegato per i rapporti di lavoro.

Il testo vigente degli articoli è su Normattiva, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Se tra i pagamenti eseguiti prima dell'apertura emergono atti sospetti, il lavoro prosegue con le azioni revocatorie nella liquidazione giudiziale. Tutte le attività sono riepilogate nella pagina sull'AI per la crisi d'impresa.

Altre domande da provare

Domande reali del lavoro di tutti i giorni. Ognuna apre Next-OS con la domanda già scritta: rispondono le fonti, con i riferimenti da verificare.

Domande frequenti

Cosa succede ai contratti in corso quando si apre la liquidazione giudiziale?

Per la regola generale dell'art. 172 del Codice della crisi, se il contratto non è stato eseguito integralmente da entrambe le parti, la sua esecuzione resta sospesa finché il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare o di sciogliersi. Molti contratti, come locazione, appalto e lavoro subordinato, hanno però regole speciali.

Con l'art. 172 CCII il contraente può costringere il curatore a decidere?

Sì. L'art. 172, comma 2, consente al contraente di mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a 60 giorni. Se il curatore non si pronuncia entro quel termine, il contratto si intende sciolto e il contraente può far valere al passivo il credito per il mancato adempimento, senza risarcimento del danno.

Cosa succede ai rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale?

Sui rapporti di lavoro l'art. 189 CCII dispone che quelli subordinati restino sospesi fino a quando il curatore, autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica il subentro o il recesso. Se entro quattro mesi dall'apertura non comunica il subentro, i rapporti cessano dalla data di apertura, salvo proroga concessa dal giudice delegato.

Ogni contratto della procedura con la sua regola, prima che scadano i termini

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