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AI nelle procedure concorsuali: regole e cautele per curatori, esperti e advisor

L'AI nelle procedure concorsuali è ammessa, ma dentro regole precise: l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 sulle professioni intellettuali, l'AI Act europeo per chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale e il GDPR sui dati di creditori, lavoratori e amministratori. Si aggiungono i doveri di ogni ruolo previsti dal Codice della crisi: il curatore è un pubblico ufficiale, l'esperto è tenuto alla riservatezza.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20268 min di lettura

Chi usa l'AI nelle procedure concorsuali e con quale ruolo

Nella crisi d'impresa i professionisti lavorano in posizioni giuridiche molto diverse, e questo cambia il modo in cui devono usare l'intelligenza artificiale nelle procedure concorsuali.

Ruolo Fonte dell'incarico Doveri da considerare
Curatore nomina del tribunale (art. 49) pubblico ufficiale (art. 127), diligenza (art. 136), vigilanza di giudice delegato e comitato dei creditori (art. 128)
Commissario giudiziale e liquidatore nomina del tribunale requisiti e incompatibilità dell'art. 358
Esperto della composizione negoziata nomina tramite la piattaforma camerale (artt. 13 e 17) terzietà, riservatezza, imparzialità e indipendenza (art. 16)
Professionista indipendente (attestatore) incarico dell'impresa indipendenza e veridicità delle attestazioni
Advisor mandato dell'impresa regole deontologiche della propria professione

Per curatori, commissari e liquidatori l'art. 358 richiede l'iscrizione agli albi di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili o consulenti del lavoro, o specifiche esperienze di amministrazione, e l'iscrizione nell'elenco tenuto presso il Ministero della giustizia (art. 356). Sono quindi, nella grande maggioranza, professionisti intellettuali ai quali si applica la legge sull'AI.

Legge 132/2025 e curatore: l'art. 13 negli incarichi delle procedure concorsuali

Due regole per le professioni intellettuali si trovano nell'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, applicabile dal 10 ottobre 2025.

Comma 1: l'AI nelle procedure concorsuali resta uno strumento

"L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera". Nelle procedure sono strumentali, per esempio, la sintesi delle domande di insinuazione, la ricostruzione di una cronologia dai documenti, la ricerca di norme e giurisprudenza, la prima stesura di un'istanza. Non lo sono le conclusioni sullo stato passivo, il giudizio sulle cause del dissesto e sulle responsabilità, la valutazione di convenienza di un piano.

Comma 2: l'informativa al destinatario della prestazione

Il secondo comma chiede di dare le informazioni sugli strumenti di AI impiegati "al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo". Per advisor e attestatori il destinatario è l'impresa che conferisce l'incarico: l'informativa trova posto nella lettera d'incarico. Per gli incarichi di nomina giudiziale la norma non indica in modo espresso chi sia il destinatario; in attesa di indicazioni, una prassi prudente è dare conto degli strumenti usati e del controllo svolto nelle relazioni o nelle istanze dove l'AI ha avuto un ruolo significativo.

AI Act: il professionista della crisi come deployer

Il Regolamento (UE) 2024/1689 chiama deployer chi utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, salvo l'uso per attività personali non professionali. Lo studio del curatore o dell'advisor che adotta un assistente AI rientra in questa definizione.

Le regole che interessano oggi sono tre:

  • alfabetizzazione (art. 4): chi fornisce e chi usa i sistemi deve fare in modo che le persone coinvolte abbiano competenze sufficienti. Con l'Omnibus digitale sull'IA, cioè il Regolamento (UE) 2026/1744 entrato in vigore il 27 luglio 2026, il testo è cambiato ma il dovere è rimasto a carico di entrambi, da assolvere con misure proporzionate ed efficaci;
  • trasparenza (art. 50): chi dialoga con un sistema di AI deve saperlo, e i contenuti generati artificialmente sono soggetti a regole proprie;
  • sistemi ad alto rischio: dopo l'Omnibus, i requisiti si applicano dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli integrati in prodotti regolati.

Prima di adottare uno strumento, fatti dire dal fornitore in quale categoria del regolamento lo colloca. Per Next-OS la classificazione dichiarata da Aptus.AI esclude sia l'uso per finalità generali sia l'appartenenza ai sistemi ad alto rischio.

Privacy dei dati dei creditori e AI nelle procedure concorsuali

Una procedura concorsuale tratta dati personali di molte categorie di persone: creditori persone fisiche, lavoratori, amministratori, soci, garanti, controparti contrattuali. Alcuni arrivano da fonti particolarmente protette: la sentenza di apertura autorizza il curatore ad accedere all'anagrafe tributaria, all'archivio dei rapporti finanziari e alla documentazione delle banche (art. 49, comma 3, lett. f).

Prima di affidare un fascicolo a uno strumento di AI, ripassa questi punti:

  • minimizzazione (art. 5 GDPR): carica i documenti necessari al compito, e quando possibile pseudonimizza i dati non rilevanti;
  • responsabile del trattamento (art. 28 GDPR): chi elabora i dati della procedura per tuo conto va scelto tra chi offre garanzie adeguate e va legato a te da un contratto;
  • sicurezza (art. 32 GDPR): le misure di protezione vanno commisurate al rischio, e le certificazioni del fornitore aiutano a valutarle;
  • decisioni automatizzate (art. 22 GDPR): nessuna decisione con effetti giuridici su una persona può basarsi unicamente su un trattamento automatizzato;
  • secretazione (art. 130, comma 8, CCII): le parti della relazione secretate dal giudice delegato richiedono una cautela ulteriore nella scelta di dove e come lavorarle;
  • riservatezza dell'esperto (art. 16 CCII): l'esperto non può essere tenuto a deporre sulle informazioni acquisite nell'incarico, e deve custodirle di conseguenza.

Per provvedimenti e orientamenti dell'autorità di controllo consulta la pagina del Garante privacy sull'intelligenza artificiale.

Checklist per usare l'AI nelle procedure concorsuali

Per curatori, esperti e advisor che vogliono usare l'AI in modo conforme:

  1. Definisci gli usi ammessi nel tuo studio: sintesi, ricerca, cronologie, prime stesure. Escludi le valutazioni conclusive.
  2. Separa le procedure: un'area di lavoro per ciascuna, con accesso limitato a chi la segue.
  3. Verifica il fornitore: dove stanno i server, se i tuoi dati finiscono nell'addestramento, quale contratto lo lega a te come titolare, quali certificazioni ha.
  4. Forma chi lavora con te: è la misura chiesta dall'art. 4 dell'AI Act ed è il modo più concreto per ridurre gli errori.
  5. Documenta il controllo: conserva le versioni rivedute delle bozze e le fonti verificate, utili se l'atto viene contestato.
  6. Informa il destinatario: nella lettera d'incarico per gli advisor; con una prassi trasparente verso il giudice delegato per gli incarichi giudiziali.
  7. Segui l'attuazione: con l'art. 24 la legge 132/2025 affida al Governo l'allineamento dell'ordinamento italiano all'AI Act; controlla su Normattiva i decreti attuativi del 2026 e le eventuali norme rivolte agli ordini.

Come può aiutarti Next-OS

Next-OS è costruito per il perimetro che la legge consente: ricerca, analisi e prima stesura con le fonti citate, lasciando le valutazioni al professionista. Quello che carichi non allena i modelli e resta su server europei in Irlanda; ogni procedura può vivere in un workspace separato e Aptus.AI opera con certificazione ISO/IEC 27001:2022.

Per vedere come si applica alle attività quotidiane leggi come si prepara il progetto di stato passivo con l'AI o la relazione del curatore ex art. 130 CCII. La panoramica completa è nella pagina sull'AI per la crisi d'impresa.

Domande frequenti

Intelligenza artificiale e curatore fallimentare: cosa può fare l'AI nella procedura?

Può svolgere compiti strumentali e di supporto, entro il perimetro dell'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132: sintesi di documenti, ricerche, cronologie, prime stesure. Le valutazioni che la legge affida al curatore, dalle conclusioni sullo stato passivo al giudizio sulle responsabilità, restano sue, e ne risponde come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 127 del Codice della crisi.

L'esperto della composizione negoziata può caricare i documenti dell'impresa in un sistema di AI?

Può farlo con cautela. L'art. 16 del Codice della crisi chiede all'esperto di operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Prima di usare uno strumento di AI verifica dove sono trattati i dati, se vengono usati per addestrare i modelli e se il fornitore è vincolato da un contratto come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Serve formazione per usare l'AI nelle procedure concorsuali?

Sì. Anche dopo la riscrittura dovuta all'Omnibus digitale (Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026), l'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 chiede a fornitori e utilizzatori professionali di formare chi usa i sistemi di AI. Non serve un livello di competenza fisso per tutti: servono misure efficaci e calibrate sullo studio e sulle procedure seguite.

Fonti

  1. Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Normattiva)
  2. D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Normattiva)
  3. Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (EUR-Lex)
  4. Regolamento (UE) 2026/1744, Omnibus digitale sull'IA (EUR-Lex)
  5. Regolamento (UE) 2016/679, GDPR (EUR-Lex)

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