Caso d'uso
Transazione fiscale: proposta al fisco e agli enti previdenziali con l'AI
La transazione fiscale decide spesso se un piano arriva all'omologazione: i debiti verso fisco ed enti previdenziali pesano per importo e privilegio, e le norme sono state riscritte due volte in due anni. Next-OS aiuta advisor e attestatori a lavorare sul testo vigente degli artt. 63 e 88 del Codice della crisi e a impostare proposta e documenti.
Il problema: una transazione fiscale su norme riscritte due volte in due anni
La transazione fiscale è la proposta di pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, con i relativi accessori, rivolta ad amministrazione finanziaria ed enti previdenziali dentro uno strumento di regolazione della crisi.
Per l'advisor che prepara un piano, i debiti verso fisco ed enti previdenziali sono spesso la voce decisiva: per importo, per grado di privilegio e perché senza il consenso, o il superamento del dissenso, dei creditori pubblici molti strumenti non arrivano all'omologazione.
Il quadro normativo è complesso:
- tre sedi diverse: accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63), concordato preventivo (art. 88), composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis), con presupposti, documenti e interlocutori non identici;
- attestazioni specifiche: il professionista indipendente deve attestare la convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale, se lo strumento è liquidatorio, o il trattamento non deteriore, se c'è continuità;
- cram down fiscale con condizioni proprie: il tribunale può omologare anche senza adesione dei creditori pubblici, ma a condizioni diverse per ogni sede, riepilogate più sotto;
- testo in movimento: dopo la sostituzione del 2024, il d.lgs. 147/2026 ha modificato più commi degli artt. 63 e 88 e anche l'art. 23, comma 2-bis.
Una proposta costruita su una versione superata rischia di essere respinta o di non reggere in sede di omologazione.
Come funziona Next-OS per impostare la transazione fiscale
Next-OS segue il lavoro dell'advisor e dell'attestatore in un workspace dedicato all'operazione.
Scegli la sede e verifichi il testo vigente
Chiedi quale disciplina si applica allo strumento scelto e confronta la versione precedente degli articoli con quella in vigore: Next-OS evidenzia le modifiche e genera il testo consolidato.
Mappi i crediti pubblici
Carichi il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi. Next-OS li riepiloga per ente, natura, grado di privilegio e quota di sanzioni e interessi.
Costruisci il confronto con la liquidazione
Con i dati del piano e delle stime, Next-OS ti aiuta a impostare la tabella di confronto tra trattamento proposto e alternativa liquidatoria, con le norme che fissano il criterio, da completare con i numeri dell'attestatore.
Prepari proposta e allegati
Ottieni le bozze della proposta, della dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 63, comma 2, e della lettera di trasmissione agli uffici, dai tuoi modelli e in docx.
Cram down fiscale: quando il tribunale omologa senza il voto del fisco
Il cram down fiscale è l'omologazione dello strumento anche senza l'adesione dei creditori pubblici. Le condizioni cambiano con la sede.
| Sede | Norma | Condizioni principali |
|---|---|---|
| Accordi di ristrutturazione dei debiti | art. 63, comma 4 | tra l'altro: accordo non liquidatorio, altri creditori aderenti per almeno un quarto dei crediti, soddisfacimento dei creditori pubblici almeno pari al 50%, esclusi sanzioni e interessi |
| Concordato preventivo liquidatorio | art. 88 | convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale |
| Concordato preventivo in continuità | art. 88, comma 4, e art. 112, comma 2 | trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e condizioni sulle classi |
Il d.lgs. 147/2026 ha modificato più commi degli artt. 63 e 88: con Next-OS confronti la versione precedente e quella vigente prima di verificare queste condizioni sul caso concreto.
Un esempio di transazione fiscale nel concordato in continuità
Un'impresa manifatturiera presenta un concordato preventivo in continuità aziendale. Ha debiti per IVA, ritenute e contributi, in parte privilegiati, e una proposta che prevede il pagamento parziale dei crediti privilegiati incapienti. L'advisor chiede a Next-OS: "Come devo trattare i crediti tributari e contributivi in questo concordato in continuità? Quali condizioni servono per l'omologazione se l'Agenzia delle Entrate vota contro?".
Next-OS risponde elencando, ciascuno con il suo riferimento:
- la regola dell'art. 88, comma 1: se il credito è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere meno vantaggiosi di quelli offerti ai creditori di grado inferiore o con posizione omogenea; se è chirografario, anche per degradazione, il trattamento non può essere differenziato dagli altri chirografari;
- l'oggetto dell'attestazione nel concordato in continuità: il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88, comma 2);
- le condizioni dell'art. 88, comma 4, per omologare senza adesione dei creditori pubblici, collegate alla maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, comma 2;
- gli adempimenti del comma 5: copia della proposta e della documentazione agli uffici competenti, contestualmente al deposito in tribunale.
La strategia sulle classi e i numeri dell'attestazione restano dell'advisor e del professionista indipendente. Se l'impresa è ancora in fase di trattative, valuta la strada dell'accordo transattivo descritta nella guida alla composizione negoziata.
Cosa verificare prima di depositare la proposta al fisco
Prima di depositare la proposta controlla:
- la versione degli articoli: le modifiche del d.lgs. 147/2026 hanno toccato commi centrali degli artt. 63 e 88; il riepilogo dei correttivi è nella guida al Codice della crisi e ai suoi correttivi;
- le esclusioni dal cram down fiscale: l'art. 63, comma 6, ne esclude l'applicazione in alcune ipotesi, tra cui una precedente transazione della stessa natura risolta di diritto nei cinque anni anteriori;
- le risorse proprie dell'Unione europea: nella composizione negoziata non possono essere oggetto dell'accordo transattivo (art. 23, comma 2-bis);
- le relazioni allegate: nella composizione negoziata servono la relazione del professionista indipendente sulla convenienza e quella del revisore sulla completezza e veridicità dei dati;
- le misure premiali: dopo un contratto o un accordo pubblicato ai sensi dell'art. 23, comma 1, l'art. 25-bis consente di chiedere all'Agenzia delle Entrate una rateazione fino a 72 rate mensili.
Il testo vigente del Codice è su Normattiva, d.lgs. 14/2019. Tutte le attività in cui Next-OS affianca chi lavora nelle procedure sono nella pagina sull'AI per la crisi d'impresa.
Altre domande da provare
Domande reali del lavoro di tutti i giorni. Ognuna apre Next-OS con la domanda già scritta: rispondono le fonti, con i riferimenti da verificare.
- Confronta l'art. 63 del Codice della crisi nella versione del d.lgs. 136/2024 e in quella vigente dopo il d.lgs. 147/2026, evidenziando le modificheChiedi all'Assistente AI
- Quali condizioni servono per omologare un accordo di ristrutturazione senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria?Chiedi all'Assistente AI
- Prepara la bozza di proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII con l'elenco degli allegati richiestiChiedi all'Assistente AI
Domande frequenti
Cos'è la transazione fiscale nel CCII?
È la proposta di pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e relativi accessori rivolta ad amministrazione finanziaria, enti territoriali ed enti previdenziali all'interno di uno strumento di regolazione della crisi. Il Codice la disciplina all'art. 63 per gli accordi di ristrutturazione, all'art. 88 per il concordato preventivo e all'art. 23, comma 2-bis, per la composizione negoziata.
Il tribunale può omologare senza il voto favorevole del fisco?
Sì, a condizioni specifiche. Negli accordi di ristrutturazione l'art. 63, commi 4 e 5, fissa requisiti come il carattere non liquidatorio e soglie minime di soddisfacimento. Nel concordato l'art. 88 distingue: nel liquidatorio serve la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, nella continuità il trattamento non deteriore e le condizioni sulle classi dell'art. 112.
Si può fare una transazione fiscale nella composizione negoziata?
Sì. L'art. 23, comma 2-bis, consente all'imprenditore di proporre durante le trattative un accordo transattivo ad agenzie fiscali, Agenzia delle entrate-Riscossione ed enti territoriali, escluse le risorse proprie dell'Unione europea. Servono la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza e quella del revisore sui dati; l'accordo produce effetti con il deposito in tribunale.
La proposta ai creditori pubblici costruita sul testo vigente degli artt. 63 e 88
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