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Composizione negoziata della crisi d'impresa: presupposti, esperto ed esiti

La composizione negoziata della crisi d'impresa è il percorso stragiudiziale e riservato con cui l'imprenditore in difficoltà, assistito da un esperto indipendente nominato tramite la camera di commercio, negozia con creditori e altre parti una soluzione per il risanamento. È disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, modificati anche dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Qui trovi presupposti, procedura, misure protettive ed esiti.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20269 min di lettura

Cos'è la composizione negoziata della crisi e chi può accedere

La composizione negoziata è uno strumento di emersione anticipata della crisi: non è una procedura concorsuale, non spossessa l'imprenditore e si svolge davanti a un esperto, non davanti al giudice. Il tribunale interviene solo se l'imprenditore chiede la conferma delle misure protettive o provvedimenti cautelari e autorizzazioni.

Per l'art. 12 del Codice possono chiedere la nomina dell'esperto l'imprenditore commerciale e quello agricolo che si trovano:

  • in stato di crisi (art. 2, comma 1, lett. a): lo stato che rende probabile l'insolvenza e si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi;
  • in stato di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b);
  • anche solo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza,

purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. L'esperto agevola le trattative per superare queste condizioni, anche con il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, preservando per quanto possibile i posti di lavoro.

Le imprese sotto soglia

Le imprese minori, cioè quelle con attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti e debiti non superiori a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d), accedono con le regole semplificate dell'art. 25-quater: l'istanza va al segretario generale della camera di commercio della sede legale, con una parte dei documenti dell'art. 17.

La piattaforma telematica e l'istanza di composizione negoziata della crisi

L'istanza si presenta sulla piattaforma camerale per la composizione negoziata, gestita dalle camere di commercio tramite Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico (art. 13). Sulla piattaforma sono disponibili la lista di controllo particolareggiata per redigere il piano, il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento e il protocollo di conduzione delle trattative, definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

Con l'istanza l'imprenditore inserisce i documenti dell'art. 17, comma 3, tra cui:

  • bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non approvati, i progetti di bilancio o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni;
  • un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo e una relazione sull'attività con un piano finanziario per i sei mesi successivi;
  • l'elenco dei creditori con crediti scaduti e a scadere e garanzie;
  • le dichiarazioni sulla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale e sulla mancata presentazione di domande di accesso agli strumenti di regolazione;
  • il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi e un estratto della Centrale dei rischi non anteriore di tre mesi.

Se le certificazioni non sono ancora arrivate, il comma 3-bis, introdotto dal d.lgs. 136/2024, consente di inserire una dichiarazione sostitutiva di averle richieste almeno dieci giorni prima.

L'esperto: requisiti, indipendenza e compiti

L'esperto è scelto dagli elenchi formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Possono iscriversi, con specifica formazione, gli iscritti da almeno cinque anni agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati con esperienza nella ristrutturazione d'impresa, i consulenti del lavoro iscritti da almeno cinque anni con esperienze qualificate e chi ha svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese risanate (art. 13, comma 3).

L'art. 16 fissa i requisiti di indipendenza: niente rapporti personali o professionali con l'impresa o le altre parti, nessun incarico per l'imprenditore negli ultimi cinque anni, e per due anni dopo l'archiviazione nessun rapporto professionale con lui. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti, opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente e non può essere tenuto a deporre sulle informazioni acquisite.

Dopo la nomina l'esperto ha due giorni lavorativi per accettare e non può avere più di due incarichi contemporaneamente. Convoca senza indugio l'imprenditore per valutare se le prospettive di risanamento sono concrete; se non lo sono, ne dà notizia e il segretario generale archivia l'istanza entro cinque giorni lavorativi (art. 17, commi 4 e 5).

Misure protettive nella composizione negoziata: effetti e durata

Con l'istanza, o con una successiva, l'imprenditore può chiedere le misure protettive dell'art. 18 CCII verso tutti i creditori o verso alcuni di essi. L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese insieme all'accettazione dell'esperto. Dal giorno della pubblicazione:

  • i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni dell'impresa;
  • le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano;
  • la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure;
  • i pagamenti non sono inibiti, e restano esclusi dalle misure i crediti dei lavoratori.

I creditori, comprese banche e intermediari, non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; dopo la conferma delle misure, il comma 5-bis limita anche la sospensione delle linee già accordate.

Per mantenere le misure, l'imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma con ricorso presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19). Il tribunale ne fissa la durata tra 30 e 120 giorni e può prorogarle, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni.

Durata ed esiti della composizione negoziata della crisi

L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall'accettazione, non è stata individuata una soluzione adeguata. Può proseguire per non oltre altri 180 giorni su richiesta delle parti con il consenso dell'esperto, o quando pendono misure protettive o cautelari (art. 17, comma 7). Al termine l'esperto redige una relazione finale e la inserisce nella piattaforma.

Se una soluzione c'è, l'art. 23 offre più strade:

Esito Riferimento
Contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, secondo la relazione dell'esperto art. 23, comma 1, lett. a)
Convenzione di moratoria art. 23, comma 1, lett. b), e art. 62
Accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto art. 23, comma 1, lett. c)
Piano attestato di risanamento art. 23, comma 2, lett. a), e art. 56
Accordo di ristrutturazione, con percentuale ridotta al 60% nei casi previsti art. 23, comma 2, lett. b)
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, entro 60 giorni dalla relazione finale art. 23, comma 2, lett. c), e art. 25-sexies
Altri strumenti di regolazione della crisi art. 23, comma 2, lett. d)

Durante le trattative l'imprenditore può anche proporre un accordo transattivo sui debiti tributari (art. 23, comma 2-bis), come spiegato nella pagina sulla transazione fiscale nella composizione negoziata.

Misure premiali e segnalazioni d'allerta

L'art. 25-bis prevede misure premiali: interessi sui debiti tributari ridotti alla misura legale dall'accettazione dell'esperto fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste, sanzioni ridotte al minimo o della metà nei casi previsti e, dopo la pubblicazione del contratto o dell'accordo dell'art. 23, comma 1, lett. a) e c), una rateazione dei debiti tributari non iscritti a ruolo fino a 72 rate mensili. L'art. 38 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 consente all'Agenzia delle Entrate di arrivare a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà.

Spesso la composizione parte da una segnalazione. L'organo di controllo e il revisore segnalano per iscritto all'organo amministrativo i presupposti per l'istanza, assegnando un termine non superiore a 30 giorni (art. 25-octies). Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione) partono al superamento delle soglie dell'art. 25-novies: per esempio, per l'Agenzia delle Entrate, un debito IVA scaduto superiore a 5.000 euro e non inferiore al 10% del volume d'affari, e in ogni caso sopra i 20.000 euro.

Come può aiutarti Next-OS nella composizione negoziata

Per l'advisor dell'impresa e per l'esperto, Next-OS è utile nelle fasi di lettura e scrittura: verifica della completezza dei documenti dell'art. 17, analisi di contratti e posizioni debitorie, ricerca su norme e giurisprudenza, bozze di relazioni e proposte ai creditori dai tuoi modelli. Le valutazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla coerenza del piano restano del professionista.

Per l'uso degli strumenti di AI nel rispetto della riservatezza richiesta all'esperto leggi la guida sull'AI nelle procedure concorsuali. La panoramica di tutte le attività è nella pagina sull'AI per la crisi d'impresa.

Domande frequenti

Chi può accedere alla composizione negoziata della crisi?

L'imprenditore commerciale e quello agricolo che si trovano in stato di crisi, di insolvenza o anche solo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII). Le imprese sotto soglia accedono con le regole semplificate dell'art. 25-quater.

Quanto dura la composizione negoziata della crisi?

L'incarico dell'esperto si considera concluso dopo 180 giorni dall'accettazione se le parti non hanno individuato una soluzione. Può proseguire per non oltre altri 180 giorni su richiesta delle parti con il consenso dell'esperto, o se pendono misure protettive o cautelari o ricorsi al tribunale (art. 17, comma 7, CCII).

Le misure protettive bloccano tutti i creditori?

Possono riguardare tutti i creditori o solo alcuni, o solo alcune iniziative. Dalla pubblicazione dell'istanza i creditori interessati non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari né acquisire prelazioni non concordate. Sono esclusi i crediti dei lavoratori e i pagamenti non sono inibiti. Le misure vanno confermate dal tribunale e durano al massimo 240 giorni complessivi.

Fonti

  1. D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 12-25-novies (Normattiva)
  2. Piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa
  3. D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, correttivo al Codice della crisi (Normattiva)
  4. D.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 38 (Normattiva)

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